legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indentifica il marchio come uno dei segni distintivi che viene depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi, ossia il dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano.
per dieci anni, rinnovabile alla sua scadenza per i decenni successivi, identificando con assoluta certezza la provenienza dei beni o dei servizi da una determinata fonte imprenditoriale e/o commerciale.Decorrenza della tutela legale esclusiva:Il diritto esclusivo decorre dalla data di deposito, ossia dal momento in cui viene presentata la domanda e vengono pagate le relative tasse di concessione governativa, al fine di poter beneficiare di un uso esclusivo del segno distintivo per i beni e/o servizi rivendicati, ossia per le singole attività del proprio core-business, per tutti i servizi a sostegno e a corredo dell’attività, che vanno dalla promozione, alla diffusione, alla comunicazione ecc.Una volta depositato il marchio, prima l’iter d’esame, poi quello di pubblicazione ed, infine, quello di concessione, definiranno e formalizzeranno la suddetta tutela legale esclusiva per il singolo Paese d’interesse, con l’emissione del relativo certificato/attestato, con anche poi la possibilità di estendere la tutela in ambito comunitario e/o internazionale.Finalità del segno distintivo ed il requisito d’uso:La funzione essenziale svolta dal segno distintivo è quella di consentire ai consumatori di poter distinguere, con assoluta esattezza, la fonte d’origine dei beni e/o dei servizi realizzati, per contraddistinguere le caratteristiche/qualità di un prodotto rispetto ai quelli dei concorrenti sul segmento di mercato.
), qualora un terzo soggetto opponga il mancato uso in commercio del segno distintivo, mentre negli Stati Uniti sarà necessario presentare anche degli Affidavit, ossia delle dichiarazioni giurate, allegando le etichette dei prodotti commercializzati, i vari campioni del packaging utilizzato ecc.
Di conseguenza, l’investimento decennale italiano risulterà quello più adatto alle proprie esigenze imprenditoriali.
Di conseguenza, l’investimento comunitario da affrontare si rivelerà ottimale per questi soggetti, visto e considerato che, al proprio interno, si potrà beneficiare anche di una tutela esclusiva in Italia, senza la necessità così di dover duplicare i costi con due distinte e separate attività, ossia prima l’investimento italiano e, poi, quello comunitario.I requisiti di validità del segno distintivoIl marchio registrato, per poter essere oggetto di una valida registrazione, deve soddisfare i seguenti requisiti previsti dalla normativa, ossia:novità: non devono essere già presenti dei marchi anteriori, depositati e/o registrati, che risultino identici e/o simili al segno distintivo d’interesse;capacità distintiva: il segno distintivo non deve risultare generico e/o descrittivo, ad esempio richiamare i connotati e/o le qualità e/o le caratteristiche di un prodotto, oppure delle denominazioni che sono entrate nel linguaggio comune dei consumatori;liceità: il segno distintivo non dovrà essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e alla morale corrente che evolve di giorno in giorno, quindi, tale requisito andrà contestualizzato alla data d’effettivo deposito del segno, visto che la morale corrente si modifica rapidamente nel corso del tempo.
Inoltre, non dovranno essere presenti delle indicazioni false o mendaci che possano confondere il consumatore sulla provenienza/origine dei prodotti e/o servizi.Chi può tutelare un segno distintivoChiunque, persona fisica e/o giuridica, dotato o meno di partita iva, oppure colui che non intenda farne un uso diretto perché, magari intende dare in licenza il segno distintivo ad un terzo soggetto.